Scale Antincendio: Normativa

In generale, la realizzazione di scale antincendio è obbligatoria:

  • negli edifici pubblici o aperti al pubblico come scuole, uffici, musei, centri commerciali e ospedali;
  • negli alberghi e negli alloggi collettivi come caserme e collegi;
  • negli edifici residenziali con altezza antincendio di almeno 12 metri, una superficie di competenza per ogni scala di almeno 600 metri quadrati e per i quali non sia possibile accostare le autoscale dei Vigili del Fuoco almeno a una finestra o balcone per piano: è il tipico caso ad esempio dei grattacieli e dei grandi caseggiati con molti piani, frequenti soprattutto nelle periferie delle grandi città.

Di riferimento, per vie e scale d’esodo, sono le indicazioni contenute nel dm 3 agosto 2015.

Vie d’esodo#

S.4.5.3 Vie d’esodo

  1. L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori per brevi tratti segnalati lungo le vie d’esodo da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, …).
  2. Non devono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d’esodo i seguenti percorsi:
    • a. scale portatili ed alla marinara;
    • b. ascensori;
    • c. rampe con pendenza superiore all’8%;
    • d. scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.4.
  3. È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, …).
  4. Per quanto possibile, il sistema d’esodo deve essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l’attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare.
  5. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo devono essere non sdrucciolevoli.
  6. Il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con il sistema delle vie d’esodo.

S.4.5.3.1 Via d’esodo protetta

  1. Le scale d’esodo protette ed i percorsi protetti devono essere inseriti in vani protetti ad essi esclusivamente dedicati. In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.1
  2. Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso protetto.

S.4.5.3.2 Via d’esodo a prova di fumo

  1. Le scale d’esodo a prova di fumo ed i percorsi a prova di fumo devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi esclusivamente dedicati. In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.1
  2. Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso a prova di fumo.

S.4.5.3.3 Via d’esodo esterna

  1. Le scale d’esodo esterne ed i percorsi esterni devono essere completamente esterni all’attività. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggetti ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 (capitolo S.3) e non devono essere investiti dagli effluenti dell’incendio. In prossimità è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.1
  2. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1 applicando almeno uno dei seguenti criteri:
    • la parete esterna dell’edificio su cui sono collocate le vie di esodo esterne, compresi gli eventuali infissi, deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30 per una larghezza pari alla proiezione della via d’esodo incrementata di 1,8 m per ogni lato;
    • devono essere distaccate di 2,5 m dalle pareti dell’opera da costruzione e collegate alle porte di piano tramite passerelle o rivestimenti incombustibili.
  3. Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso esterno. Nota Ai fini delle prestazioni, una scala esterna o un percorso esterno sono considerati almeno equivalenti rispettivamente ad una scala a prova di fumo o ad un percorso a prova di fumo.

S.4.5.3.4 Via d’esodo aperta

Le scale d’esodo aperte ed i percorsi aperti sono tutti quelli che non possono essere classificati come protetti, a prova di fumo o esterni.

Scale d’esodo#

S.4.5.4 Scale d’esodo

  1. Nelle attività con massima quota dei piani superiore a 54 m almeno una scala d’esodo deve addurre anche al piano di copertura dell’edificio, qualora praticabile.
  2. Quando un pavimento inclinato immette in una scala d’esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa.
  3. Le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di corrimano centrale.
  4. Le scale d’esodo devono consentire l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine:
    • i gradini devono avere alzata e pedata costanti;
    • devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.
  5. Dovrebbero essere evitate scale d’esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d’inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.
  6. Le scale ed i marciapiedi mobili possono essere considerate ai fini del calcolo delle vie di esodo alle condizioni indicate nei punti che seguono:
    • L’attività deve essere sorvegliata da IRAI (Capitolo S.7) con livello di prestazione IV;
    • Le scale e i marciapiedi mobili, in caso di emergenza, devono essere fermate e mantenute in tale posizione. La modalità di fermata deve garantire l’incolumità delle persone;
    • L’attività deve avere un livello di prestazione III per la gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5). La gestione delle scale e dei marciapiedi mobili deve essere inserita nel piano di emergenza dell’attività.

Così recita il dm 19 marzo 2015 al paragrafo “scale di sicurezza”:

  • tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, e resistenti al fuoco secondo quanto recita la normativa
  • per edifici fino a due piani è consentita la presenza di scale non protette purché la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all’esterno dell’edificio non sia superiore a 40 m.
  • le scale a servizio di edifici di altezza antincendio superiore a 24 m devono essere a prova di fumo. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, in modo diretto o attraverso un percorso orizzontale protetto, in un luogo sicuro fuori dall’edificio. Sono consentite scale di sicurezza esterne in alternativa alle scale a prova di fumo.
  • in presenza di una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali, a condizione che la larghezza minima netta, tolleranze comprese, non sia inferiore a 0,80 m e ammesso che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.
  • sono consentite rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Nel caso non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala.
  • i vani scala senza aperture di aerazione su parete esterna devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che in modo manuale attraverso dispositivo posto in prossimità dell’entrata alle scale, in posizione segnalata.

Prezzi delle scale antincendio#

Il prezzo di una scala antincendio dipende da vari fattori, quali ad esempio:

  1. altezza e numero dei pianerottoli principali;
  2. schema planimetrico e distribuzione delle colonne;
  3. zona sismica del sito di installazione;
  4. uso pubblico o privato dell'opera;
  5. tipologia di gradini e pianerottoli;
  6. trattamento superficie: verniciatura a polvere, oppure zincatura a caldo, oppure ancora duplex.

Questo implica che ogni caso va stimato a sé.

Tuttavia, in base alla nostra esperienza, possiamo dire che, budgettariamente, le scale antincendio hanno un prezzo finito pari a 3.000,00 €/m di altezza (mezzi di sollevamento esclusi).

Per maggiori informazioni consulta la sezione Esempi e Prezzi

Servizi offerti#

Perché scegliere noi#

Soluzioni chiavi in mano

Ci occupiamo noi di tutto: dal sopralluogo iniziale al collaudo finale.

Strutture complesse

Siamo in grado di progettare e realizzare strutture anche complesse.

Gusto estetico

Siamo in grado di progettare e realizzare scale antincendio curate nei dettagli estetici e dal design moderno.

Chi siamo#

Scale-antincendio.it riunisce un team di figure specializzate nella realizzazione di scale antincendio coordinate e supervisionate dall'Ing. Michele Minelli.

"Mi chiamo Michele Minelli, sono un ingegnere civile strutturista e mi occupo del dimensionamento, della verifica e della progettazione esecutiva di scale antincendio. Mi avvalgo di un team di specialisti con cui collaboro da diversi anni per fornire ai miei clienti delle soluzioni che soddisfino appieno le loro esigenze."

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